Anche il commentario basilese (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 394 CPP n. 6) fornisce alcuni ulteriori esempi. Un pregiudizio giuridico sarebbe dato quando la riproposizione della prova al dibattimento, per motivi giuridici o di fatto, con molta probabilità non sarebbe più possibile (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 394 CPP n. 3). 3.3.1. Nel presente caso, il gravame ammette in modo apodittico l’esistenza di un danno giuridico per il mancato accoglimento dell’istanza probatoria, senza però argomentare ulteriormente.