2.2. La non impugnabilità delle decisioni che respingono istanze probatorie non è prevista unicamente dall’art. 318 cpv. 3 CPP, ma si ritrova altrove nel Codice. Anzitutto all’art. 331 cpv. 3 CPP, relativo alla fase di preparazione del dibattimento, nel caso di istanze probatorie respinte prima del dibattimento. Più in generale, la non impugnabilità delle decisioni che respingono istanze probatorie è ribadita anche all’art. 394 lit. b CPP.