Il chiaro testo dell’art. 318 cpv. 3 CPP non merita ulteriori approfondimenti, se non per ricordare come la scelta del legislatore (di escludere una via di ricorso a questo stadio della procedura) sia primariamente riferita all’imperativo di celerità (art. 5 CPP), volendo con questo evitare ritardi procedurali (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, FF 2006 p. 989 ss, p. 1174). Ciò considerato inoltre come le istanze probatorie non siano respinte in modo definitivo, ma possano essere riproposte anche successivamente, al giudice di primo grado, nella procedura dibattimentale (sia nella preparazione, sia nel dibattimento).