1.2. Il reclamante sostiene la proponibilità del gravame con riferimento all’art. 394 lit. b CPP. Questa norma esclude la via del reclamo in caso di reiezione, da parte del procuratore pubblico, d’istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinnanzi al tribunale di primo grado. Per il reclamante, la perizia e l’identificazione del teste richiesto non sarebbero possibili al dibattimento, ed il rifiuto del procuratore pubblico comporterebbe un pregiudizio giuridico. Per questo il reclamante sostiene la ricevibilità del gravame. 2.2.1. Il chiaro testo dell’art. 318 cpv.