L’art. 318 cpv. 3 CPP indica chiaramente che le decisioni del procuratore pubblico che respingono, in sede di chiusura istruttoria, delle istanze probatorie riproponibili nella procedura dibattimentali non sono impugnabili, in particolare in quanto possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale. Per procedura dibattimentale occorre comprendere sia la fase di preparazione, sia quella del dibattimento medesimo (con riferimento al titolo settimo del Codice).