Nel testo del gravame, dopo aver ricordato l’importanza delle perizie giudiziarie nelle inchieste relative alle arti mediche, e dopo aver esaminato sommariamente gli esiti delle perizie già agli atti del procedimento, il reclamante sostiene la necessità di fare allestire un’ulteriore perizia, da parte di specialisti svizzeri. Malgrado la chiara indicazione di non impugnabilità della decisione sui complementi istruttori, il reclamante ritiene proponibile il gravame con riferimento all’art. 394 lit. b CPP, sostenendo che una perizia del genere di quella richiesta non possa essere ulteriormente assunta al dibattimento, ciò che comporterebbe un pregiudizio giuridico evidente.