{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-178_2011-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110327&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "faa86dc9ea14cb353a53cefd74807862"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.06.2011 60.2011.178"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione in materia di complementi istruttori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:02:06", "Checksum": "8bbbe0361cf05162f36a8ed42af537a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.06.2011 60.2011.178\nRegesto:\nReclamo contro la decisione in materia di complementi istruttori\n\n2.3.\nQuest’ultima norma invero introduce un’eccezione, nei casi in cui la non immediata assunzione delle prove offerte, ed il conseguente rinvio dell’istanza probatoria al giudice di primo grado, dovesse creare un pregiudizio giuridico.\nTrattandosi di un’eccezione, queste specifiche situazioni, e il relativo concetto di pregiudizio giuridico conseguente (al rigetto d’istanze probatorie) devono essere interpretati restrittivamente.\nRiguardo a queste specifiche situazioni, P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER (in: Kommentierte Textausgabe zur schweizerischen Strafprozessordnung, p. 388) indicano il caso di un teste successivamente non più o solo molto difficilmente raggiungibile, o una situazione di fatto da sottoporre ai periti, che successivamente non sarebbe più accertabile.\nN. SCHMID (in: StPO-Praxiskommentar, art. 394 CPP n. 3) indica il caso di un teste gravemente malato o in procinto di partire oltremare, oppure il rifiuto dell’esame di un cadavere.\nAnche il commentario basilese (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 394 CPP n. 6) fornisce alcuni ulteriori esempi.\nUn pregiudizio giuridico sarebbe dato quando la riproposizione della prova al dibattimento, per motivi giuridici o di fatto, con molta probabilità non sarebbe più possibile (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 394 CPP n. 3).\n3.3.1.\nNel presente caso, il gravame ammette in modo apodittico l’esistenza di un danno giuridico per il mancato accoglimento dell’istanza probatoria, senza però argomentare ulteriormente. In particolare il danno dovrebbe derivare dalla mancata assunzione in sede istruttoria rispetto alla successiva assunzione nella fase predibattimentale o dibattimentale, senza però precisare questo punto. Con riferimento al teste, il danno deriverebbe dal fatto che il reclamante non potrebbe procedere all’individuazione del teste da poi sentire.\nIl gravame, su questi punti, non adempie alle esigenze di motivazione, e non specifica perché tali mezzi di prova non potrebbero essere ammessi successivamente, se il giudice del merito li ritenesse indispensabili al giudizio.\n3.2.\nComunque, nel presente caso, non è certamente data una situazione eccezionale in cui si possa considerare che la mancata assunzione in fase istruttoria della perizia e del teste comporti un pregiudizio giuridico rispetto ad un’eventuale successiva ammissione delle prove da parte del giudice di primo grado.\nPer la richiesta di perizia, il fatto medesimo che nell’incarto ci siano già due perizie giudiziarie, e che il reclamante ne chieda una terza, è un quesito chiaramente di merito, che meglio potrà essere valutato dal giudice di primo grado (quale giudice del merito) rispetto ad una giurisdizione di reclamo, come peraltro indicato nel Messaggio (FF 2006 p. 1174).\nPer la richiesta relativa al teste, la sua identificazione e la sua audizione, se indispensabile al giudizio, potrà essere ulteriormente disposta.\n3.3.\nDi conseguenza, in applicazione degli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b CPP, il gravame deve essere dichiarato improponibile, e quindi irricevibile.\n4.La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b CPP, l’art. 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1’000.-- (mille), sono poste a carico di RE 1.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente Il cancelliere"}