{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-178_2011-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110327&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "faa86dc9ea14cb353a53cefd74807862"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.178"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.06.2011 60.2011.178"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione in materia di complementi istruttori"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:02:06", "Checksum": "8bbbe0361cf05162f36a8ed42af537a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.06.2011 60.2011.178\nRegesto:\nReclamo contro la decisione in materia di complementi istruttori\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliere: |\nCarlo Iazeolla, vicecancelliere |\nsedente per statuire sul reclamo 25/26.05.2011 presentato dal\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione in materia di complementi istruttori 11.05.2011 emanata dal procuratore pubblico Marisa Alfier nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________; |\nconsiderato\nin fatto\na. A seguito del decesso di una persona avvenuto il 21.11.2005 presso __________, il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale (inc. MP __________). L’istruttoria del procedimento volge al termine. Nell’ambito della stessa sono state fatte allestire due perizie giudiziarie relative all’attività medica. Il procuratore pubblico ha prospettato, in relazione all’art. 318 CPP, l’emanazione di un decreto d’accusa.\nb. Con la decisione qui impugnata, in materia dei complementi istruttori, il procuratore pubblico ha respinto la richiesta del qui reclamante di esperire un’ulteriore perizia giudiziaria, così come la richiesta di procedere all’identificazione e all’audizione di un teste.\nc.Con il presente gravame il reclamante chiede di annullare la decisione 11.05.2011 del procuratore pubblico, postulando l’allesti-mento di un’ulteriore perizia (da affidare a specialisti esercitanti nel nostro paese e non stranieri, come nei precedenti referti), nonché di ammettere l’identificazione e l’audizione di un teste. Nel testo del gravame, dopo aver ricordato l’importanza delle perizie giudiziarie nelle inchieste relative alle arti mediche, e dopo aver esaminato sommariamente gli esiti delle perizie già agli atti del procedimento, il reclamante sostiene la necessità di fare allestire un’ulteriore perizia, da parte di specialisti svizzeri.\nMalgrado la chiara indicazione di non impugnabilità della decisione sui complementi istruttori, il reclamante ritiene proponibile il gravame con riferimento all’art. 394 lit. b CPP, sostenendo che una perizia del genere di quella richiesta non possa essere ulteriormente assunta al dibattimento, ciò che comporterebbe un pregiudizio giuridico evidente.\nPer il reclamante, la decisione impugnata sarebbe motivata in modo sommario, e lascerebbe trasparire una presunzione colpevolista da parte del procuratore pubblico.\nIl reclamante chiede l’identificazione prima, l’audizione poi di un teste, da lui genericamente indicato nel corso dell’istruttoria e anche in sede di complementi istruttori, non potendo egli medesimo procedere alla sua identificazione.\nd. In considerazione dell’esito, il reclamo non è stato intimato, per osservazioni, ad altri parti.\nin diritto\n1. 1.1.\nL’art. 318 cpv. 3 CPP indica chiaramente che le decisioni del procuratore pubblico che respingono, in sede di chiusura istruttoria, delle istanze probatorie riproponibili nella procedura dibattimentali non sono impugnabili, in particolare in quanto possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale. Per procedura dibattimentale occorre comprendere sia la fase di preparazione, sia quella del dibattimento medesimo (con riferimento al titolo settimo del Codice).\n1.2.\nIl reclamante sostiene la proponibilità del gravame con riferimento all’art. 394 lit. b CPP.\nQuesta norma esclude la via del reclamo in caso di reiezione, da parte del procuratore pubblico, d’istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinnanzi al tribunale di primo grado.\nPer il reclamante, la perizia e l’identificazione del teste richiesto non sarebbero possibili al dibattimento, ed il rifiuto del procuratore pubblico comporterebbe un pregiudizio giuridico.\nPer questo il reclamante sostiene la ricevibilità del gravame.\n2.2.1.\nIl chiaro testo dell’art. 318 cpv. 3 CPP non merita ulteriori approfondimenti, se non per ricordare come la scelta del legislatore (di escludere una via di ricorso a questo stadio della procedura) sia primariamente riferita all’imperativo di celerità (art. 5 CPP), volendo con questo evitare ritardi procedurali (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, FF 2006 p. 989 ss, p. 1174). Ciò considerato inoltre come le istanze probatorie non siano respinte in modo definitivo, ma possano essere riproposte anche successivamente, al giudice di primo grado, nella procedura dibattimentale (sia nella preparazione, sia nel dibattimento).\n2.2.\nLa non impugnabilità delle decisioni che respingono istanze probatorie non è prevista unicamente dall’art. 318 cpv. 3 CPP, ma si ritrova altrove nel Codice.\nAnzitutto all’art. 331 cpv. 3 CPP, relativo alla fase di preparazione del dibattimento, nel caso di istanze probatorie respinte prima del dibattimento.\nPiù in generale, la non impugnabilità delle decisioni che respingono istanze probatorie è ribadita anche all’art. 394 lit. b CPP.\n"}