{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-165_2011-10-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110198&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8b6cd8cd2de248c3b3254b43c7af43ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.10.2011 60.2011.165"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n5. L’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:\n\"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).\nQuesta Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):\n\"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).\nCome già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).\nLa giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)\".\nGli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.\n6. Dalla lettura dell’incarto penale, in particolare dal CD agli atti [come peraltro aveva già segnalato il magistrato inquirente nel suo scritto 29.11.2010 indirizzato alla IS 1 qui istante (cfr. considerando 1 della presente decisione)], emergono, in effetti, elementi che potrebbero assumere aspetti di rilevanza fiscale e quindi informazioni necessarie per l’applicazione della relativa legislazione ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 LFID rispettivamente ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 LT.\nNe discende dunque un interesse giuridico legittimo da parte della IS 1 ad esaminare gli atti dell’incarto penale __________ giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, che prevale sugli interessi personali di __________ e della PI 2.\nDopo aver esaminato gli atti formanti l’incarto __________, tutti gli atti vanno ritenuti potenzialmente utili ai fini del procedimento/della corretta tassazione fiscale.\nNon si può ritenere, contrariamente a quanto sostengono __________ e la PI 2, che la richiesta dell’autorità istante – la quale, per ovvi motivi, non può conoscere il contenuto del citato incarto di cui chiede la compulsazione e non può nemmeno sapere quali atti esulino dalla sua competenza – debba essere respinta \"(…) da un lato perché non sufficientemente precisa circa i soggetti per i quali si desiderano acquisire informazioni e, d’altro lato, perché lacunosa, vaga ed insufficientemente motivata\" (osservazioni 30.05./1.06.2011, p. 3, doc. 3) e nemmeno che la stessa sia volta a una ricerca indiscriminata di prove, essendo il suo obiettivo quello di appurare le \"(…) reali commissioni che la stessa società (ndr: la IS 1, di cui, come visto al considerando 1, __________ è presidente senza diritto di firma) incassa anche all’estero (tramite strutture estere, ma di pertinenza fiscale svizzera (…)) per la messa a disposizione di strutture societarie\" (replica 7/8.06.2011 della IS 1, p. 3, doc. 5).\nVa infine rilevato che la parte opponente, dopo aver visionato l’incarto penale in questione (il 22.07.2011, doc. 9), non ha presentato ulteriori osservazioni, omettendo quindi di evidenziare quali atti dell’incarto __________ sarebbero, se del caso, suscettibili di non essere visionati dall’autorità istante."}