{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-163_2011-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110197&nX40_KEY=4711135&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ccda38d3204ad49b61cac6d64aeed41e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.05.2011 60.2011.163"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:14:51", "Checksum": "0a3c5dc5fa309f70f9d8afb4e92f04e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.05.2011 60.2011.163\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante\n\nsedente per statuire sull’istanza 16/17.5.2011 presentata da\nrichiamate le osservazioni 23.5.2011 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, mediante le quali comunica di non opporsi alla richiesta dell’istante;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1.A seguito della denuncia 2/3.7.2007 sporta da __________, per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________, contro ignoti – successivamente identificati nelle persone di IS 1 e di __________ – per le ipotesi di reato di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.7.2010 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea Maria Balerna (inc. MP __________).\nAvverso il surriferito decreto non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI.\n2.Con la presente istanza il patrocinatore di IS 1 chiede l’autorizzazione a compulsare tutti i verbali d’interrogatorio inerenti al surriferito procedimento penale.\nCome esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.\n3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.\nCome ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).\nLo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.\n5.Nella fattispecie in esame – nonostante l’istante abbia omesso di precisare i motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di quest’ultimo rispettivamente del suo patrocinatore ad ottenere l’autorizzazione a compulsare tutti i verbali d’interrogatorio di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.7.2010 (NLP __________), poiché il procedimento penale ha interessato IS 1 personalmente in veste di parte. A ciò aggiungasi che il magistrato inquirente non si è opposto alla richiesta.\nQuesta Corte autorizza pertanto IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore a compulsare e a fotocopiare presso il Ministero pubblico tutti i verbali d’interrogatorio di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.7.2010 (NLP __________), concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna.\n6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}