Si rileva tuttavia dapprima, che l’avv. PR 1, nella sua nota d’onorario 3.5.2011 presentata alla Corte delle assise criminali lo stesso giorno, non risulta abbia esposto il suo onorario relativo alle trasferte effettuate. Solo in questa sede egli chiede il riconoscimento di queste sue prestazioni, peraltro limitatamente a quelle sopraindicate, che gli vengono pertanto, giusta quanto sopra esposto, riconosciute. Vengono dunque ammessi i 30 minuti per la trasferta __________ del 10.2.2011 ed i 45 minuti per la trasferta __________ del 12.1.2011. 3.2. Il reclamante non ha, per contro, contestato le altre deduzioni effettuate dal Tribunale di merito.