Il Tribunale di merito nella sentenza 3.5.2011 non ha infatti riconosciuto l’onorario dell’avv. PR 1, patrocinatore d’ufficio di RE 1, in merito alla trasferta a __________ del 10.2.2011 “(…) conformemente alla prassi giurisprudenziale della precedente autorità di tassazione (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).