{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-160_2011-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110040&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9dd702dbd29f72a6a0db39709e14693b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.07.2011 60.2011.160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte. 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La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).\n3. 3.1.\nIl reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati riconosciuti gli onorari per le trasferte da lui effettuate per l’adempimento del suo mandato: “(…) quo alla restrizione delle trasferte, a mente dello scrivente legale, quest’ultime rappresentano un elemento indispensabile ai fini della difesa. La trasferta è di fatto necessaria per permettere al legale di presenziare, a fianco del proprio patrocinato, agli interrogatori che avvengono nei locali del Ministero pubblico o in carcere, dove è detenuto l’imputato (…)” (reclamo 12/13.5.2011, p. 3).\nEgli ha dunque richiesto che gli fossero riconosciuti i 30 minuti esposti “(…) necessari (…) per recarsi a __________ [recte: __________] in vista di presenziare al verbale di interrogatorio [di data 10.2.2011] davanti al magistrato (…)” e i 45 minuti “(…) in coda al verbale del Procuratore pubblico in data 12 gennaio 2011, ritenuto che quello è stato il tempo necessario al patrocinatore per ritornare a __________ allontanandosi dai locali in cui era avvenuto il verbale di interrogatorio (…)” (complemento di reclamo 31.5./1.6.2011, p. 3 s.).\nIl Tribunale di merito nella sentenza 3.5.2011 non ha infatti riconosciuto l’onorario dell’avv. PR 1, patrocinatore d’ufficio di RE 1, in merito alla trasferta a __________ del 10.2.2011 “(…) conformemente alla prassi giurisprudenziale della precedente autorità di tassazione (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).\nLa Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che per “prassi” le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte sopraindicata non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.\nQuesta Corte, statuendo in qualità di Camera dei ricorsi penali, in materia di istanze di indennità per accusati prosciolti (art. 317 ss. CPP TI), ha sempre riconosciuto gli onorari riferiti a tali trasferte (cfr. sentenza CRP 27.12.2010, inc. __________). Dalle informazioni assunte, questo vale anche per il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Non si vede pertanto per quale motivo questa prassi dovrebbe essere ora modificata.\nSi rileva tuttavia dapprima, che l’avv. PR 1, nella sua nota d’onorario 3.5.2011 presentata alla Corte delle assise criminali lo stesso giorno, non risulta abbia esposto il suo onorario relativo alle trasferte effettuate. Solo in questa sede egli chiede il riconoscimento di queste sue prestazioni, peraltro limitatamente a quelle sopraindicate, che gli vengono pertanto, giusta quanto sopra esposto, riconosciute.\nVengono dunque ammessi i 30 minuti per la trasferta __________ del 10.2.2011 ed i 45 minuti per la trasferta __________ del 12.1.2011.\n3.2.\nIl reclamante non ha, per contro, contestato le altre deduzioni effettuate dal Tribunale di merito.\n3.3.\nL’IVA esposta dall’avv. PR 1 nel suo “complemento di reclamo” 31.5./1.6.2011 (pari a CHF 462.50) non può tuttavia essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte delle assise criminali, essendo RE 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].\n3.4.\nDa quanto sopra dichiarato si ha il presente conteggio: 2’035 minuti (come esposto nella nota d’onorario dell’avv. PR 1) – 315 minuti (pari a quanto stralciato dalla Corte delle assise criminali) + 75 minuti (pari a quanto riconosciuto in questa sede) = 1’795 minuti (pari a 29 ore e 55 minuti a CHF 180.-- / ora) per un onorario di CHF 5’385.--. Le spese risultano ammontare a CHF 396.-- mentre le spese da rimborsare sono di CHF 319.20 per un totale complessivo di CHF 6'100.20.\n4. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 300.-- a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 135, 393 ss. CPP, il Rtar e l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1.Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:\n2. L’atto d’accusa no. __________ del 17.3.2011 contro RE 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti precisazioni:\n(…)\n5.Le spese per la difesa d’ufficio con gratuito patrocinio di RE 1 sono sostenute dallo Stato. La nota professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 6'100.20, comprensiva di onorario e spese.\n(…).\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n"}