4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG. 5.Dalla lettura dell’incarto penale emerge una situazione familiare complicata e dei rapporti personali non proprio tranquilli.