Di conseguenza – considerate anche le mansioni che sono state conferite alla CTR di cui al considerando 4.1. della presente decisione – non è stato violato l’obbligo di motivazione da parte dell’autorità istante. La segnalazione 25.2.2011 del magistrato inquirente alla CTR, contrariamente a quanto sostiene PI 2, non può essere ritenuta tardiva: la stessa è stata invero correttamente disposta al termine del procedimento penale, dopo l’emanazione del decreto di accusa 8.2.2011 (DAC __________, cresciuto in giudicato il 14.3.2011), e dopo lo scadere dei dieci giorni dalla sua intimazione ex art. 354 CPP. Inoltre giusta l’art. 75 cpv.