{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-157_2011-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109970&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c245ce90a0145d11c3775b772687fc36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.06.2011 60.2011.157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Commissione tutoria regionale quale istante\n\n4.2.\nL’interesse giuridico legittimo dell’autorità istante prevale, di principio, anche sugli interessi della parte coinvolta (in casu PI 2, il padre della minorenne __________): in effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi della minorenne e della di lei sorella, e d’altro canto è necessario mettere a disposizione della CTR istante dati e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione delle bambine e il rapporto con il loro padre.\nIl fatto che la CTR abbia inviato l’istanza direttamente al Ministero pubblico è ininfluente, poiché la stessa è stata trasmessa, d’ufficio, all’autorità scrivente competente giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG.\nVa inoltre rilevato che la CTR nella presente istanza non ha potuto far altro che richiamare la segnalazione 25.2.2011 del procuratore pubblico e nulla di più, non essendo evidentemente a conoscenza dell’agire di PI 2 nel procedimento penale aperto a suo carico e nel frattempo archiviato. Di conseguenza – considerate anche le mansioni che sono state conferite alla CTR di cui al considerando 4.1. della presente decisione – non è stato violato l’obbligo di motivazione da parte dell’autorità istante.\nLa segnalazione 25.2.2011 del magistrato inquirente alla CTR, contrariamente a quanto sostiene PI 2, non può essere ritenuta tardiva: la stessa è stata invero correttamente disposta al termine del procedimento penale, dopo l’emanazione del decreto di accusa 8.2.2011 (DAC __________, cresciuto in giudicato il 14.3.2011), e dopo lo scadere dei dieci giorni dalla sua intimazione ex art. 354 CPP.\nInoltre giusta l’art. 75 cpv. 3 CPP, secondo cui \"Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità tutorie\", è sufficiente, riguardo all’obbligo di comunicazione, che un minorenne sia coinvolto nel reato penale (BSK StPO – U. SAXER, art. 75 CPP n. 9), come nella fattispecie in esame (inc. MP __________).\nGiova infine rilevare che non è compito di questa Corte valutare la situazione famigliare creatasi dopo il decesso della madre delle bambine. La stessa, se del caso, sarà valutata e ponderata dalla CTR istante a tutela delle bambine.\nTenuto conto di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame è adempiuto un interesse giuridico legittimo prevalente della CTR istante sui diritti personali di PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.\nDi conseguenza, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, un rappresentante della CTR istante potrà esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 8.2.2011 (DAC __________), cresciuto in giudicato il 14.3.2011, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Amos Pagnamenta compatibilmente con i suoi impegni. Il rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai fini delle sue incombenze.\n5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura della richiesta e dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}