{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-157_2011-06-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109970&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c245ce90a0145d11c3775b772687fc36"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.06.2011 60.2011.157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Commissione tutoria regionale quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 14.4./9.5.2011 presentata dalla\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere maggiori informazioni inerenti alla minore __________; |\npremesso che la richiesta datata 14.4.2011 è giunta al Ministero pubblico il 18.4.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 9.5.2011, osservando di non avere obiezioni in merito;\nrichiamate le osservazioni 6.6.2011 di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. L’1.10.2007 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________) per il reato di pornografia sfociato nel decreto di accusa 8.2.2011 emanato dal procuratore pubblico Amos Pagnamenta (DAC __________ – inc. MP __________).\nIl citato decreto è cresciuto in giudicato il 14.3.2011.\nCon scritto 25.2.2011 il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 75 cpv. 3 CPP, ha segnalato alla IS 1 (di seguito CTR), che nell’ambito del surriferito procedimento penale inerente a PI 2 sono emersi fatti che coinvolgono sua figlia __________ (__________). Ha evidenziato che la situazione di quest’ultima e di sua sorella era tenuta sotto controllo dalla madre che però recentemente è deceduta. Ha quindi ritenuto adempiuti i presupposti per un intervento da parte della CTR allo scopo di valutare l’opportunità di adottare misure di protezione (AI 16 – inc. MP __________).\n2. Con la presente richiesta – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – la CTR, richiamando la surriferita segnalazione, chiede di ottenere maggiori informazioni riguardo la minorenne __________.\nCome esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta. PI 2, dal canto suo, dopo aver costatato che la richiesta è stata inviata direttamente al magistrato inquirente e non a questa Corte, ritiene anzitutto che la stessa debba essere respinta in difetto di motivazione ed essendo la segnalazione del procuratore pubblico tardiva rispetto ai fatti accaduti. Afferma altresì che le figlie non avrebbero subito traumi o conseguenze in connessione con il suo agire, che dal decesso della madre i nonni materni e la nonna paterna si occuperebbero delle nipoti, che sia lui sia le figlie, sarebbero sottoposti a terapia e che \"(…) la segnalazione alla IS 1 dopo la fine del procedimento durato tre anni, appare un eccesso di zelo inutile ed inappropriato nella fattispecie soprattutto se si considera che il Procuratore non ha neppure ipotizzato che le circostanze mutassero comunque nell’interesse (lutto escluso) delle bambine\" (osservazioni 6.6.2011, p. 2). Circa l’applicazione dell’art. 75 cpv. 3 CPP sostiene che il magistrato inquirente avrebbe soltanto ipotizzato ma non accertato la necessità di ulteriori provvedimenti. Adduce infine che \"(…) Anche oggettivamente visto il tempo trascorso dai fatti e le misure adottate sino ad oggi, appare evidente che non vi siano necessità per provvedimenti particolari a protezione delle minori che sono sufficientemente sorvegliate dal complesso famigliare\" (osservazioni 6.6.2011, p. 2).\n3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 vCPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n4. 4.1.\nNella fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della CTR istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312 e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.\n"}