3.5. Il reclamante non ha, per contro, contestato le altre deduzioni effettuate dalla Corte delle assise criminali. 3.6. L’IVA esposta dall’avv. PR 1 nel suo “complemento della motivazione” 27/30.5.2011 (pari a CHF 677.10) non può inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte delle assise criminali, essendo RI 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].