Al contrario il reclamante ha osservato che “(…) un patrocinatore diligente, secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità, impiega 30 minuti per la stesura di dette lettere. Infatti, soprattutto la lettera 17 marzo 2011 è lunga, (…)” (complemento della motivazione 27/30.5.2011, p. 3). Tuttavia, da un’attenta lettura dell’incarto, risulta che gli scritti 14.3.2011 (AI 60) e 17.3.2011 (AI 62) siano delle semplici comunicazioni di poche righe che non necessitavano in alcun modo di un dispendio orario superiore ai 10 minuti ammessi dal Tribunale di merito. La censura sollevata dal reclamante viene, in questo caso, respinta.