Il Tribunale di merito ha infatti defalcato 12 ore relative agli onorari sopraindicati “(…) conformemente alla prassi giurisprudenziale della precedente autorità di tassazione (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14). La Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che per “prassi” le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte sopraindicata non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.