(…)” (complemento della motivazione 27/30.5.2011, p. 3). d. Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali e del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in diritto. in diritto 1. 1.1. Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (cfr.