{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-155_2011-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110041&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c3884f2dc9d1c7fc3ff11c165d1129bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.07.2011 60.2011.155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte. 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La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).\n3. 3.1.\nIl reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati riconosciuti gli onorari per le trasferte da lui effettuate per recarsi al carcere giudiziario la __________ per i colloqui con il suo patrocinato, rispettivamente a __________ il giorno del dibattimento.\nIl Tribunale di merito ha infatti defalcato 12 ore relative agli onorari sopraindicati “(…) conformemente alla prassi giurisprudenziale della precedente autorità di tassazione (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).\nLa Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che per “prassi” le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte sopraindicata non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.\nQuesta Corte, statuendo in qualità di Camera dei ricorsi penali, in materia di istanze di indennità per accusati prosciolti (art. 317 ss. CPP TI), ha sempre riconosciuto gli onorari riferiti a tali trasferte (cfr. sentenza CRP 27.12.2010, inc. __________). Dalle informazioni assunte, questo vale anche per il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Non si vede pertanto per quale motivo questa prassi dovrebbe essere ora modificata.\nAll’avv. PR 1 vanno dunque riconosciuti gli onorari relativi alle trasferte sopraindicate per complessivi 720 minuti (pari a 12 ore).\n3.2.\nLa Corte delle assise criminali ha inoltre affermato che “(…) partendo dalle indicazioni orarie di inizio e fine dei singoli verbali dinanzi al PP e confrontandoli con il tempo espresso nella nota professionale (…) non sono state riconosciute 2 h e 15 minuti (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).\nIl reclamante ha tuttavia contestato tale decurtazione, “(…) poiché le indicazioni orarie di inizio e fine dei singoli verbali dinanzi al PP non corrispondono assolutamente al tempo effettivamente impiegato. Le ore indicate per i verbali del 12 e del 24 gennaio e per quello del 10 febbraio 2011 corrispondono esattamente al tempo impiegato, tenuto conto del fatto che, dopo la chiusura dei verbali, l’intero testo verbalizzato fu riletto e contemporaneamente tradotto in spagnolo. Di conseguenza occorrevano una volta 55 min, una volta 20 min e l’ultima volta addirittura 60 min per la rilettura del verbale con contemporanea traduzione (…)” (complemento della motivazione 27/30.5.2011, p. 2 s.).\nAnche il procuratore pubblico Antonio Perugini ha in merito dichiarato, nelle sue osservazioni al presente reclamo, di confermare che “(…) gli orari indicati sui verbali da me stesi, come prassi in uso nel passato, non contemplano il tempo della traduzione e della rilettura come scrive il reclamante. Ciò che non è più il caso dal caso in esame in poi, sia per il sottoscritto sia per i suoi Colleghi PP, proprio per ovviare a tali problemi di diversa interpretazione sulla effettiva durata dei verbali (…)” (osservazioni 7/8.6.2011).\nPertanto, viste le motivazioni del reclamante, confermate peraltro dal magistrato inquirente, si può riconoscere l’onorario esposto per tali interrogatori di complessivi 135 minuti (pari a 2 ore e 15 minuti).\n3.3.\nIl Tribunale di merito ha inoltre stralciato gli onorari del patrocinatore d’ufficio in merito “(…) alla presa di conoscenza di semplici comunicazioni quali ad esempio, le citazioni del 20.1.2011 (…), del 2.2.2011 (…) e del 25.3.2011 (…)” per complessivi 15 minuti (sentenza 3.5.2011, p. 15).\nIn merito l’avv. PR 1 ha dichiarato che, a suo dire, i 15 minuti indicati “(…) per la presa di conoscenza di comunicazioni da parte del Magistrato (…) sono da remunerare, poiché un patrocinatore diligente, secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità, legge dette comunicazioni, poiché sono importanti e non possono semplicemente essere messe nell’incarto, senza aver preso atto del loro contenuto (…)” (complemento della motivazione 27/30.5.2011, p. 3).\nA ragione. Le “semplici comunicazioni” a cui si riferisce la Corte delle assise criminali risultano effettivamente essere le citazioni per gli interrogatori di RI 1. L’avv. PR 1 doveva, quale patrocinatore diligente, leggere tali scritti per prenderne conoscenza, segnare gli appuntamenti sull’agenda e classarli nell’incarto. Il patrocinatore d’ufficio ha esposto in merito, nella sua nota d’onorario 21.4.2011, 5 minuti per ciascun scritto, ciò che risulta più che giustificato e proporzionato al contenuto degli stessi. Vanno quindi riconosciuti i 15 minuti esposti.\n"}