{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-154_2011-08-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109969&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c8c180df07b00069477ea38e73ff82c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.08.2011 60.2011.154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:18", "Checksum": "bec102d54f02a6d0ab0bf6cc95189bb6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.08.2011 60.2011.154\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante\n\n\nCome già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE 1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).\nLa giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame da parte dell'autorità fiscale. In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver motivo di supporre che la legge non sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di consultare indistintamente e senza obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)\".\nGli stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.\n5. 5.1.\nCirca la richiesta da parte della IS 1 di poter ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 10.10.2008 (NLP __________) va rilevato che dalla lettura dei suoi atti non emerge nulla sulla persona di PI 4, come peraltro evidenziato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nelle sue osservazioni 23/24.05.2011. Tali documenti non sarebbero dunque utili all’istante ai fini del corretto accertamento fiscale inerente ad PI 4. La richiesta di accedere agli atti di cui all’incarto MP __________ deve essere conseguentemente respinta.\n"}