{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-154_2011-08-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109969&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c8c180df07b00069477ea38e73ff82c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.08.2011 60.2011.154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:18", "Checksum": "bec102d54f02a6d0ab0bf6cc95189bb6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 19.08.2011 60.2011.154\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante\n\n\nNel suo allegato di replica la IS 1 espone in particolare i motivi posti alla base della sua richiesta (cfr., nel dettaglio, replica 6/7.06.2011, p. 2 ss. e documentazione ivi annessa). Evidenzia, tra l’altro, che sarebbe un fatto notorio che PI 4 sia un agente di __________ (cfr. doc. 2 allegato alla replica 6/7.06.2011). Con riferimento alle sue dichiarazioni fiscali, non vi figurerebbero compensi ricevuti riguardo a tale attività professionale, bensì uno stipendio percepito come dipendente della __________, __________, che non si occupa d’intermediazione in ambito __________ (cfr. estratto RC). Per quanto attiene all’attività di agente di calciatori, PI 4 avrebbe operato e opererebbe per il tramite di diverse società: la __________, __________ (ndr: iscritta a RC il 2.10.2003 e radiata d’ufficio il 30.12.2004 per trasferimento della sede a __________), la __________ in liquidazione (radiata d’ufficio il 9.12.2008), la __________ in liquidazione (iscritta a RC il 23.07.2004, sciolta d’ufficio nel 2006 e radiata d’ufficio il 28.01.2008) e la __________, __________ (iscritta a RC il 26.07.2005). Adduce inoltre quanto segue: \"(…) Come illustrato il signor PI 4 è un agente di __________, ma né dalla sua dichiarazione fiscale, né dalle società a lui riconducibili è stato possibile reperire i contratti con i __________, che secondo i regolamenti in uso devono essere stipulati, prevedendo delle commissioni per l’agente. Dagli articoli di giornale (cfr. inoltre doc. 9) si evince in ogni caso che la società __________ ha fatto da tramite per delle operazioni inerenti la fallita __________. Come risulta dall’incarto fiscale della __________, questa non ha presentato i conti, in quanto è stata radiata d’ufficio nel 2008, ai fini fiscali è importante sapere se nel corso del 2005 la società ha conseguito degli utili che avrebbero dovuto essere imposti (o distribuito dividendi o prestazioni o valutabili in denaro), ritenuto che è stata attiva per tutto l’esercizio 2005. È indispensabile inoltre accertare se il signor PI 4 stesso ha conseguito dei redditi non dichiarati. (…)\" (replica 6/7.06.2011, p. 4). Chiede quindi di poter avere accesso agli atti dell’inc. __________ e anche dell’incarto penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere __________ in base al criterio dell’utilità potenziale, richiamando anche il doc. 9 (annesso alla replica 6/7.06.2011), da cui emergerebbe che la __________ avrebbe avuto relazioni d’affari con la __________ (in liquidazione).\nIn duplica, PI 4 chiede di respingere la richiesta di poter esaminare i due incarti penali in questione, riconfermando, tra l’altro, le sue precedenti argomentazioni. Sostiene in particolare che l’autorità richiedente non avrebbe fornito alcun serio indizio a suffragio dell’esistenza di un’infrazione alla LT e che non sarebbe obbligatorio \"(…) per gli agenti della __________ sottoscrivere un contratto di rappresentanza con il giocatore: l’agente può agire in veste di consulente del __________ ed ottenere unicamente un compenso per l’attività svolta direttamente dalla società di __________ che acquisisce le prestazioni sportive del __________ proposto dall’agente (doc. 5). In siffatte circostanze, non esiste alcun vincolo contrattuale fra l’agente e il __________, men che meno un sistema di commissioni\" (duplica 20/21.06.2011, p. 5/6). Delle sue puntuali motivazioni si dirà, nella misura del necessario, in seguito.\n3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n4. L’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva stabilito quanto segue:\n\"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).\nQuesta Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):\n\"D'altronde l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati. La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II 407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a)."}