; che con scritto ricevuto l’11.5.2011 il reclamante non ha chiarito il ritardo nell’invio del reclamo; che il gravame è irricevibile in quanto tardivo, e data la situazione del reclamante, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e dal carico delle spese. pronuncia 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.