che con decreto 3.5.2011 questa Corte ha invitato il reclamante ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.); che con scritto ricevuto l’11.5.2011 il reclamante non ha chiarito il ritardo nell’invio del reclamo;