stupefacente. Manifeste sono dunque anche la proporzionalità della misura e la connessione tra i fatti oggetto di inchiesta ed il bene oggetto del provvedimento cautelare trattandosi dell’auto acquistata, secondo detti seri indizi, con il ricavo della vendita di cocaina. In queste circostanze, il procuratore pubblico – in applicazione dei principi esposti più sopra al considerando 3. – ha a ragione proceduto al sequestro dell’autovettura allo scopo di confisca. L’esistenza dei presupposti del sequestro in applicazione degli art. 263 cpv. 1 lit. d CPP / 70 CP non impone di esaminare se sussistono altre ragioni a giustificazione del provvedimento. 7. Il gravame è respinto.