5.3. Ora, è manifesto che l’autovettura, essendo RE 1 stato posto, prima, in stato di arresto e, di seguito, in stato di carcerazione preventiva, non potesse essere da lui trasferita altrove. La stessa è rimasta presumibilmente parcheggiata presso la polizia. Il lasso di tempo intercorso tra il 14.4.2011, quando l’avv. PR 1 ha chiesto la restituzione del veicolo, ed il 22.4.2011, quando il procuratore pubblico si è pronunciato sulla domanda (disponendo il sequestro dell’autovettura), è ragionevole, in una fattispecie complessa come quella in esame: un lasso di tempo atto a compiutamente valutare se c’erano i presupposti per ordinare il provvedimento del sequestro.