Questa Corte deve limitarsi ad esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione della misura e non valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, astenendosi da considerazioni di merito premature e di competenza della sede di giudizio. Essa non può / non deve quindi esprimersi sulla colpevolezza / non colpevolezza di RE 1, ma soltanto sull’esistenza / sull’inesistenza dei presupposti esatti dalla legge per l’emanazione rispettivamente per il mantenimento della misura. 5. 5.1. RE 1 invoca anzitutto l’annullabilità dell’ordine di perquisizione e sequestro 22.4.2011 in ragione di tardività: