ss.). La decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati è disciplinata dall’art. 267 CPP. 3. Ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Sono considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico;