Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo, conformemente all’art. 197 CPP, unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio (CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, vor art. 263-268 CPP n. 11