Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva – alternativa o cumulativa – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio, art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio, art. 263 cpv.