L’ordine in questione dovrebbe essere annullato perché confermerebbe, a posteriori, una misura di polizia, quella di trattenere un bene di sua proprietà, senza alcun titolo e motivo. L’ordine dovrebbe essere annullato anche perché non sarebbero adempiuti i presupposti giusta gli art. 70/71 CP e 263 lit. b CPP. L’autovettura non sarebbe stata il prodotto di un reato e non sarebbe stata destinata a ricompensare l’autore di un reato, ex art. 70 CP. Il prodotto del reato ipotizzato avrebbe potuto essere, semmai, il denaro che avrebbe intascato dalla vendita di droga.