{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-148_2011-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109884&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eda8ffa9505505a56882268908ffd81d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico  in materia di sequestro. gravi indizi. connessione. proporzionalità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:24", "Checksum": "55586c6198b5622012adbc538ed2f9e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.148\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico  in materia di sequestro. gravi indizi. connessione. proporzionalità\n\n1.2.\nIl gravame – inoltrato il 2/3.5.2011 – contro la decisione 22.4.2011 del procuratore pubblico con cui ha sequestrato l’autoveicolo del reclamante è tempestivo e proponibile.\nLe esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.\nRE 1, quale imputato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.\nIl reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.\n2. Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) o confiscati (d).\nIl sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva – alternativa o cumulativa – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio, art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio, art. 263 cpv. 1 lit. d CPP).\nIl sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo, conformemente all’art. 197 CPP, unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio (CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).\nLa decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati è disciplinata dall’art. 267 CPP.\n3. Ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.\nSono considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico; pertanto non solo le cose materiali, come i biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le cartevalori ed i diritti immateriali. Essi devono pervenire dal reato dei quali sono il risultato; deve dunque sussistere, tra il reato e l’ottenimento di questi valori, un nesso di causalità. Anche i valori sostitutivi, propri ed impropri, sottostanno alla confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP: beni sostitutivi impropri (unechte Surrogate) possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea (paper trail) riconducibile all’originario provento di reato; beni sostitutivi propri (echte Surrogate) possono invece essere confiscati solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale [DTF 126 I 97, considerandi 3 c) bb) e cc); StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, art. 70 CP n. 2; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 17 ss.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 2. ed., art. 70/71 CP n. 21 ss.]. Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario [DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)].\nLa confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.\n4. Nel caso concreto si tratta di analizzare se sussistono le condizioni per ordinare il sequestro dell’autoveicolo in questione.\nQuesta Corte deve limitarsi ad esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione della misura e non valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, astenendosi da considerazioni di merito premature e di competenza della sede di giudizio.\nEssa non può / non deve quindi esprimersi sulla colpevolezza / non colpevolezza di RE 1, ma soltanto sull’esistenza / sull’inesistenza dei presupposti esatti dalla legge per l’emanazione rispettivamente per il mantenimento della misura.\n5. 5.1.\nRE 1 invoca anzitutto l’annullabilità dell’ordine di perquisizione e sequestro 22.4.2011 in ragione di tardività: esso sarebbe stato emanato tredici giorni dopo la perquisizione del veicolo, che sarebbe dunque stato illegittimamente trattenuto.\n"}