{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-148_2011-07-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109884&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eda8ffa9505505a56882268908ffd81d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico  in materia di sequestro. gravi indizi. connessione. proporzionalità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:24", "Checksum": "55586c6198b5622012adbc538ed2f9e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.07.2011 60.2011.148\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico  in materia di sequestro. gravi indizi. connessione. proporzionalità\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 2/3.5.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1, , patr. da: PR 1, , |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 22.4.2011 del procuratore pubblico Nicola Respini in materia di sequestro nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________; |\nrichiamate le osservazioni 13.5.2011 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. RE 1 è stato arrestato il 9.4.2011, mentre si trovava al volante della sua auto __________, targata __________, su mandato di accompagnamento coattivo 31.3.2011 del magistrato inquirente, siccome accusato di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (art. 19 cifra 2 LStup) [per avere, in correità con altri, nel corso degli ultimi anni, segnatamente venduto a terzi un ingente quantitativo di cocaina, proveniente da un traffico di stupefacenti tra la __________ ed il Ticino].\nIl 10.4.2011 il predetto è stato interrogato dal procuratore pubblico, che – stanti i presupposti – ha proposto al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la sua carcerazione preventiva.\nL’11.4.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà ha disposto la postulata misura cautelare, per tre mesi, per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di collusione e di fuga).\nb. L’autoveicolo __________, alla cui guida si trovava, come detto, RE 1 al momento dell’arresto, è stato perquisito il 9.4.2011 sul piazzale del posto di polizia di __________, prima dell’inizio dell’interrogatorio di polizia dell’arrestato.\nc. Con scritti 14.4.2011 e 21.4.2011 il legale di RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico di ordinare alla polizia la restituzione, ai suoi famigliari (segnatamente al fratello __________), del veicolo, che non era stato formalmente posto sotto sequestro.\nd. Con ordine 22.4.2011 il magistrato inquirente ha disposto la perquisizione ed il sequestro dell’auto __________, targata __________, intestata ad RE 1, del valore all’acquisto (24.3.2011) di CHF 37'000.--, perché soggetta a confisca o quale garanzia dei costi del procedimento (art. 263 CPP).\nIl procuratore pubblico ha indicato, a motivazione dell’ordine, che “(…) vi è il concreto sospetto che l’autovettura __________ sia stata acquistata il 24.03.2011 e pagata da RE 1, a contanti (fr. 25'000.--), mediante denaro provento dalla vendita di cocaina, visto che non dispone di altre fonti di reddito e ha una situazione finanziaria precaria (debiti presso l’ufficio esecuzione di __________ per oltre fr. 286'000.--), ragione per cui potrà essere confiscata giusta l’art. 70 o 71 CP; l’imputato non dispone di altri beni, ragione per cui l’autovettura viene sequestrata per garantire il pagamento delle spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (art. 263 lett. b CPP)”.\ne. Con gravame 2/3.5.2011 RE 1 postula l’annullamento del predetto ordine di perquisizione e sequestro 22.4.2011.\nIl reclamante sostiene che la polizia, dopo la perquisizione, con esito negativo, effettuata il giorno stesso dell’arresto, non avrebbe potuto trattenere la sua autovettura. Rileva che l’ordine di perquisizione e sequestro 31.3.2011 sarebbe stato limitato agli oggetti rinvenuti al suo domicilio. Al momento dell’arresto l’auto non si sarebbe trovata al suo domicilio; non avrebbe potuto essere sequestrata senza un ordine specifico del magistrato inquirente.\nSottolinea che l’ordine 22.4.2011 sarebbe stato emanato solamente a seguito della richiesta di restituzione della vettura.\nIl veicolo sarebbe stato sequestrato dopo essere stato trattenuto, senza alcun titolo, per tredici giorni. Il provvedimento avrebbe dovuto essere emanato, se del caso, subito il giorno 9.4.2011. L’ordine 22.4.2011, oltre ad essere tardivo, violerebbe il suo diritto di poter disporre liberamente dei propri beni, che non sono sequestrati. L’ordine in questione dovrebbe essere annullato perché confermerebbe, a posteriori, una misura di polizia, quella di trattenere un bene di sua proprietà, senza alcun titolo e motivo.\nL’ordine dovrebbe essere annullato anche perché non sarebbero adempiuti i presupposti giusta gli art. 70/71 CP e 263 lit. b CPP.\nL’autovettura non sarebbe stata il prodotto di un reato e non sarebbe stata destinata a ricompensare l’autore di un reato, ex art. 70 CP. Il prodotto del reato ipotizzato avrebbe potuto essere, semmai, il denaro che avrebbe intascato dalla vendita di droga. Se il denaro non fosse più reperibile, il giudice potrebbe ordinare un risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 CP).\nIl magistrato inquirente non avrebbe minimamente quantificato il presunto guadagno dell’imputato derivante dal reato contestatogli. Avrebbe negato di avere acquistato l’auto con il provento della vendita di stupefacente. Sarebbe difficile prevedere, in queste circostanze, se il giudice del merito ordinerà mai un risarcimento in favore dello Stato in applicazione dell’art. 71 CP.\nRileva, infine, che presso il suo domicilio sarebbero stati sequestrati circa Euro 5'000.-- e CHF 2'000.--, importi che dovrebbero essere sufficienti per garantire le spese procedurali (peraltro ripartite proporzionalmente tra i coimputati, art. 418 CPP). La misura del sequestro dell’auto del valore di CHF 37'000.--, in aggiunta alle predette somme, sarebbe sproporzionata per garantire le spese procedurali e come tale andrebbe annullata."}