{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-145_2011-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109966&nX40_KEY=4711135&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65a27383b503cd9b7693c2a80ea14af1"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2011 60.2011.145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:14:48", "Checksum": "122233edb22999b2e00552e555a60145", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2011 60.2011.145\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante\n\nsedente per statuire sull’istanza 25.4./3.5.2011 presentata da\npremesso che la richiesta datata 25.4.2011 è giunta al Ministero pubblico il 28.4.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 2/3.5.2011, rilevando di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1.A seguito della querela 26/29.9.2008 sporta da IS 1 nei confronti di ignoti riguardo ai fatti accaduti il 21.9.2008, verso le ore 3:30, a __________, presso la discoteca __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per le ipotesi di reato di lesioni semplici, sub. vie di fatto, sfociato nel decreto di accusa 1.3.2010 (DA __________) emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas (mediante il quale ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici in relazione ai fatti accaduti quella notte, e meglio come ivi descritto).\nDopo il ritiro dell’opposizione presentata l’11.3.2010 da parte di __________ avverso il predetto decreto, lo stesso è cresciuto in giudicato il 21.3.2011.\n2.Con la presente istanza – trasmessa per competenza, dal Ministero pubblico, a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione degli atti (con le relative fotografie) del procedimento penale sfociato nel decreto di accusa 1.3.2010 (DA __________), poiché è intenzionato a far valere delle pretese di risarcimento presso le autorità civili in merito a quanto accaduto la notte del 21.9.2008.\nCome esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.\n3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.\nCome ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).\nInoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).\nLo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.\n5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia di tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 1.3.2010 (DA __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.\nA ciò aggiungasi che IS 1 è intenzionato a presentare un’azione civile allo scopo di ottenere il risarcimento delle spese sostenute riguardo a quanto accaduto la notte del 21.9.2008.\nDi conseguenza, gli atti dell’incarto penale MP __________ (AI 1 – AI 11) e il verbale del procedimento (art. 77 CPP) 29.4.2011, vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.\nGiova in ogni caso rilevare che nell’incarto penale in questione non vi è alcuna documentazione fotografica.\n6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF 155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}