Il reclamante, ha, per contro, affermato che, “(…) per quanto riguarda le spese di stampa dell’arringa si ritiene che le medesime, in ogni caso minime, debbano essere riconosciute quale indispensabile supporto del difensore, che pur disponendo di buona memoria, necessita comunque della copia cartacea dell’arringa nell’ambito della propria difesa in aula, tanto più che si trattava di reati finanziari e di una fattispecie articolata e complessa (…)” (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).