{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-143_2011-08-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110045&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "088429117bb8afa50ad386f362e3c30c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.08.2011 60.2011.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:17", "Checksum": "c33ebe327880abe282420c541b2a89a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.08.2011 60.2011.143\nRegesto:\nReclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio\n\n3.2.\nPer quanto concerne la nota professionale inerente all’anno 2011, la Corte delle assise criminali ha proceduto ad alcune decurtazioni.\n3.2.1.\nIl tribunale di merito ha innanzitutto stralciato le spese esposte, pari a CHF 50.-- “(…) quale costo della carta per ‘stampa arringa’ ed i costi di parcheggio di fr. 27.-- (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 120).\nIl reclamante, ha, per contro, affermato che, “(…) per quanto riguarda le spese di stampa dell’arringa si ritiene che le medesime, in ogni caso minime, debbano essere riconosciute quale indispensabile supporto del difensore, che pur disponendo di buona memoria, necessita comunque della copia cartacea dell’arringa nell’ambito della propria difesa in aula, tanto più che si trattava di reati finanziari e di una fattispecie articolata e complessa (…)” (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).\nTuttavia le spese inerenti alle diverse bozze o appunti del patrocinatore possono/devono rientrare nelle spese correnti di uno studio legale e come tali rimanere a carico di quest’ultimo e non essere addossate al cliente.\nPer quanto invece riguarda le spese di parcheggio (pari a CHF 27.--), si rimanda a quanto sopraindicato, e vengono dunque riconosciute in questa sede.\n3.2.2.\nLa Corte delle assise criminali ha inoltre decurtato l’onorario esposto dall’avv. PR 1 in merito alla lettura dell’incarto e alla preparazione del processo, per complessive 74 ore e 20 minuti, riconoscendo unicamente 45 ore e 20 minuti (sentenza 20.4.2011, p. 120 s.). Il tribunale di merito ha giustificato tale riduzione asserendo che al patrocinatore d’ufficio, nella sua nota d’onorario 2004 / 2010, erano già state riconosciute 31 ore e 15 minuti per lo studio dell’incarto “(…) ciò ad evidenziare come per la sua preparazione al pubblico dibattimento l’avv. PR 1 non fosse partito totalmente ignaro quo ai fatti e alla posizione giuridica asseritamente sostenuta del suo protetto (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 120). Inoltre l’avvocato del coimputato di RE 1 avrebbe esposto, nella sua nota d’onorario, per lo studio dello stesso incarto, unicamente 9 ore e 30 minuti.\nIl reclamante ha contestato tale decurtazione: “(…) pur non essendo compito del reclamante valutare l’operato dei colleghi, proprio malgrado si è costretti a evidenziare come il dispendio indicato dall’avv. __________ per la propria preparazione della difesa, a mente del reclamante e considerata la complessa fattispecie in ambito tecnico finanziario con capi di accusa legati a complicate strutture di fondi di investimento (…), con oltre 700 atti istruttori, (…), non costituiscono una preparazione adeguata e non adempiono alle condizioni di una difesa accurata. Inoltre, si rileva al proposito che il sottoscritto difensore – a differenza del Collega – in relazione a quanto sopra, ha sollevato numerose eccezioni di merito che hanno necessitato approfondimenti e le dovute analisi fattuali e giuridiche, pure esposte in arringa (…)” (completazione reclamo 15/18.7.2011, p. 3). L’avv. PR 1 ha inoltre evidenziato come gran parte dell’incarto era stato da lui letto “(…) prima dell’interrogatorio finale dell’imputato e prima del deposito atti per almeno farsi un’idea del caso e valutare l’eventuale necessità di complementi istruttori. Ciò è comunque avvenuto a distanza di quasi 4 rispettivamente 5 anni dal dibattimento in aula (…)” (completazione reclamo 15/18.7.2011, p. 3).\nPer la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (art. 15a LAvv). Si devono dunque ammettere onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; in altre parole, l’onorario a tempo deve essere stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso. Non è tuttavia decisivo il tempo effettivamente impiegato dal singolo avvocato nel caso concreto, ma il tempo che occorre ad un avvocato diligente per la trattazione di una pratica analoga, valutato oggettivamente, con riferimento alla complessità in fatto ed in diritto della causa, tenendo conto di ciò che ragionevolmente ci si può attendere da un patrocinatore competente e al beneficio di una normale esperienza.\nNel caso concreto, da quanto risulta dalla nota d’onorario 2004 / 2010 del reclamante, quest’ultimo avrebbe dedicato alla lettura degli atti istruttori e al loro studio, complessivamente 31 ore e 15 minuti. Dalla nota d’onorario 2011 risultano inoltre, dal 4.4.2011 al 17.4.2011, 74 ore e 20 minuti per la lettura dell’incarto e la preparazione del processo. È pur vero che il procedimento si è protratto per diversi anni (l’avv. PR 1 ha iniziato il suo mandato l’11.3.2004 e l’ha concluso con l’emanazione della sentenza il 20.4.2011), che la documentazione raccolta era particolarmente voluminosa e che la fattispecie era molto complessa, tuttavia, come rettamente rilevato dalla Corte delle assise criminali un dispendio orario come quello esposto, pari, per il solo anno 2011, a 9 giorni di lavoro a 8 ore al giorno, appare eccessivo anche a questa Corte. La riduzione effettuata dal tribunale di merito (che in ogni caso ha ammesso un onorario di 45 ore e 20 minuti, pari a 5 giorni a 8 ore al giorno) non è quindi da considerarsi insostenibile e deve dunque essere mantenuta.\n3.2.3."}