{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-143_2011-08-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110045&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "088429117bb8afa50ad386f362e3c30c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.08.2011 60.2011.143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:17", "Checksum": "c33ebe327880abe282420c541b2a89a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.08.2011 60.2011.143\nRegesto:\nReclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio\n\n\nL’autorità giudicante ha defalcato le spese di parcheggio e quelle inerenti al costo della carta per “stampa arringa”. La Corte delle assise criminali ha inoltre ritenuto eccessivo il tempo esposto, pari a 74 ore e 20 minuti per “lettura incarto interrogatori”, “lettura verbali + atti processo” e “lettura verbale + preparazione processo”, in particolar modo se confrontato “(…) da una parte, col numero di ore per ‘lettura incarto penale’ (…), ‘lettura verbali’ (…), ‘lettura incarto’ (…), ‘lettura incarto verbali’ (…), ‘lettura documenti’ (…), ‘visione deposito atti’ (…), ‘visione atti MP’ (…), ‘lettura incarto rapporto EFIN’ (…) e ‘studio incarto rapporto EFIN’ (…) della nota professionale per gli anni 2004 / 2010 per complessive 31 h e 15 min, ciò ad evidenziare come per la sua preparazione al pubblico dibattimento l’avv. PR 1 non fosse partito totalmente ignaro quo ai fatti e alla posizione giuridica asseritamente sostenuta del suo protetto, avendo egli già studiato, precedentemente e a lungo, tutti i principali AI, rispettivamente, dall’altra parte, se si tiene conto, sempre in relazione ai tempi per la preparazione al pubblico dibattimento, del numero di ore di lavoro (date 9.4.2011 e 10.4.2011 per un totale di sole 9 h e 30 min) indicate dall’avv. __________ nella sua nota professionale 2011 ricordata d’altronde l’identità dell’accusa per i rispettivi clienti (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 120, inc. TPC __________). Essa ha dunque ritenuto adeguato un dispendio orario complessivo per lo studio dell’incarto e la preparazione al processo di 45 ore e 20 minuti.\nc.Con il presente reclamo, presentato in data 29.4./2.5.2011 e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte della sentenza 20.4.2011, con la “completazione reclamo 29.4.2011” del 15/18.7.2011, il reclamante chiede che la sua nota professionale 20.4.2011 sia integralmente approvata.\nEgli afferma, in particolare (oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta, a suo dire, a torto dalla Corte delle assise criminali), che “(…) per una diligente preparazione al processo il difensore si è dovuto leggere tutti i numerosi verbali e perlomeno gli atti istruttori e la documentazione rilevante, parzialmente anche in lingua inglese, la cui conoscenza e analisi e il cui approfondimento è stato necessario per la difesa (…)” contestando, di conseguenza, la decurtazione “generica e forfettaria” delle ore da lui svolte per la preparazione del processo (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).\nd. Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali, si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).\nCon il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame, inoltrato il 29.4./2.5.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 20.4.2011 della Corte delle assise criminali, (ed in seguito completato in data 15/18.7.2011, dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza sopraindicata), è tempestivo.\nLe esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.\nEsso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.\n2.2.1.\nIn Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio, anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art. 3 cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse “quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito strettamente legale.\n2.2.\nIl 5.10.2007 è stato adottato il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011. Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria. La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in altri ambiti giuridici.\nIl nuovo codice stabilisce tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).\n"}