, art. 369 CP n. 8). Ne discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847].