L’eliminazione avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine. L’iscrizione, dopo essere stata eliminata dal casellario giudiziale, non può più essere ricostruita, e la sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere opposti alla persona interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, art. 369 CP n. 1 e n. 6). Questo divieto vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 369 CP n. 8). Ne discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del reato è totalmente riabilitato.