, art. 365 CP n. 3). Il casellario ha, tra l’altro, lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento della procedura di naturalizzazione (art. 365 cpv. 2 lit. g CP). L’art. 80 vCP relativo alla cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale è stato sostituito dall’art. 369 CP sull’eliminazione dell’iscrizione. Questa disposizione tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire gli autori dei reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad ottenere una riabilitazione completa.