2 frase 2 questi dati vengono trattati separatamente, anche poiché il diritto al loro accesso sono regolati differentemente (cfr. art. 367 cpv. 4 CP, secondo cui i dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al cpv. 2 lit. a - e). Mediante questa distinzione non vi sono più disguidi tra la presenza di un sospetto di reato e la sentenza di condanna (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 365 CP n. 3).