Il contenuto dell’estratto del casellario giudiziale è sancito dall’art. 366 CP, ove si distinguono, in sostanza, due categorie principali di dati: da una parte i dati riguardanti le sentenze di condanna, e d’altra parte, i dati che si riferiscono a procedimenti penali pendenti (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 365 CP n. 2). Secondo l’art. 365 cpv. 2 frase 2 questi dati vengono trattati separatamente, anche poiché il diritto al loro accesso sono regolati differentemente (cfr.