la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione". 4. Con la modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore l’1.1.2007, il titolo quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359 ss. vCP) è stato sostituito dal titolo sesto (art. 365 - 371 CP). L’art. 365 CP – che sostituisce l’art. 359 vCP – prevede che l’Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv.