{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-122_2011-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109962&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6cde20cd2bd04fae42cd0416dac0a119"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2011 60.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Questa disposizione tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire gli autori dei reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad ottenere una riabilitazione completa. I termini previsti nei capoversi 1-6 dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione del casellario giudiziale [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846].\nL’art. 369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono più poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.\nIl diritto vigente, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna distinzione tra cancellazione (\"Löschung\") ed eliminazione (\"Ent-fernung\") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine.\nL’iscrizione, dopo essere stata eliminata dal casellario giudiziale, non può più essere ricostruita, e la sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere opposti alla persona interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, art. 369 CP n. 1 e n. 6). Questo divieto vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 369 CP n. 8).\nNe discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, art. 369 CP n. 7).\n5. Per quanto concerne la fattispecie in esame va rilevato che dall’estratto del casellario giudiziale svizzero datato 14.4.2011 non risulta alcuna iscrizione a carico di __________: lo stesso è dunque incensurato.\nNe discende che in applicazione dell’art. 369 CP la richiesta della Commissione della legislazione qui istante di ottenere copia della decisione di condanna riguardante l’anno 1996 inerente a __________ – non più menzionata nell’estratto del casellario giudiziale attuale essendo stata cancellata/eliminata d’ufficio – non può essere accolta.\n6. L’istanza è respinta. La qualità della parte istante giustifica di prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.\npronuncia\n1. L’istanza è respinta.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}