{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-122_2011-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109962&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6cde20cd2bd04fae42cd0416dac0a119"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2011 60.2011.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Commissione della legislazione quale istante [respinta la richiesta di ottenere sentenza di condanna emanata a carico di un cittadino straniero che ha chiesto la naturalizzazione poiché eliminata d'ufficio dal casellario giudiziale art. 369 cpv. 7 CP]\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 1.3./14.4.2011 presentata dalla\n|\n|\nrappr. da: IS 1, |\n|\n|\ntendente ad ottenere informazioni in merito ad una decisione emanata a carico di un cittadino turco che ha presentato una domanda di naturalizzazione; |\npremesso che la richiesta datata 1.3.2011 è giunta al Ministero pubblico il 2.3.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte, con scritto 13/14.4.2011, formulando alcune osservazioni di cui si dirà in seguito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. Con scritto datato 1.3.2011 inviato al Ministero pubblico, la Commissione della legislazione del Comune di __________, per il tramite del suo presidente IS 1, ha chiesto di poter ottenere informazioni riguardo a un procedimento penale sfociato in una decisione di condanna del 1996 a carico di un cittadino turco (__________), che ha presentato una domanda di naturalizzazione nel 2006, adducendo tra l’altro che \"Pur considerando che i fatti risalgono a oltre 15 anni fa, per poter effettuare una valutazione e dare un preavviso favorevole o meno al Consiglio Comunale in vista dell’assegnazione della cittadinanza, vorremmo sapere esattamente quali furono i fatti che portarono alla denuncia nel 1994 e alla condanna del 1996\" (istanza 1.3./14.4.2011, doc. 1.a).\nCon e-mail trasmesso il 12.4.2011 alla segretaria giudiziaria Barbara Dell’Ambrogio, __________ (sempre in nome e per conto della Commissione della legislazione) ha precisato di aver bisogno unicamente, in copia, della decisione di condanna emanata a carico del cittadino turco (copia e-mail 12.4.2011, doc. 1.b).\n2. Con scritto 13/14.4.2011 – mediante il quale la suddetta richiesta è stata trasmessa, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha comunicato che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché la decisione di condanna sia trasmessa all’istante.\nConsiderato l’esito del gravame, questa Corte ha deciso di non interpellare il cittadino turco richiedente la naturalizzazione e coinvolto nel procedimento penale in questione.\n3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\".\n4. Con la modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore l’1.1.2007, il titolo quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359 ss. vCP) è stato sostituito dal titolo sesto (art. 365 - 371 CP).\nL’art. 365 CP – che sostituisce l’art. 359 vCP – prevede che l’Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1 CP), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione (cpv. 1 frase 1).\nIl contenuto dell’estratto del casellario giudiziale è sancito dall’art. 366 CP, ove si distinguono, in sostanza, due categorie principali di dati: da una parte i dati riguardanti le sentenze di condanna, e d’altra parte, i dati che si riferiscono a procedimenti penali pendenti (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 365 CP n. 2).\nSecondo l’art. 365 cpv. 2 frase 2 questi dati vengono trattati separatamente, anche poiché il diritto al loro accesso sono regolati differentemente (cfr. art. 367 cpv. 4 CP, secondo cui i dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al cpv. 2 lit. a - e). Mediante questa distinzione non vi sono più disguidi tra la presenza di un sospetto di reato e la sentenza di condanna (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., art. 365 CP n. 3).\nIl casellario ha, tra l’altro, lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento della procedura di naturalizzazione (art. 365 cpv. 2 lit. g CP)."}