2 vOCSP, stabilendo quanto segue: "Il servizio specializzato CSP DDPS [il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 3 cpv. 1 OCSP)] può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente". Questa norma ha dunque ripreso il testo del previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP 4. Questa Corte – considerati in particolare le competenze del SIC, il tenore degli art. 17 cpv. 2 vOCSP e 19