In particolare per la raccolta dei dati l’art. 17 cpv. 2 vOCSP prevedeva che "Per rilevare ulteriori dati quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali". Nella nuova ordinanza è stato (tra l’altro) precisato che lo svolgimento del controllo di sicurezza è relativo alle persone ed è codificato negli art. 14-20 OCSP. La raccolta dei dati è ora prevista dall’art. 19 OCSP che, al suo cpv. 2, ha ripreso il testo del previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP, stabilendo quanto segue: