L’art. 3 cpv. 1 OCSP, in vigore dall’1.4.2011, precisa che il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli art. 10 OCSP [secondo cui il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base cui sono sottoposti, tra l’altro, gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiali classificati CONFIDENZIALE (art. 10 cpv. 1 e cpv.